La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza con cui ha respinto il ricorso presentato contro una pronuncia della Corte d’Appello di Milano.

La vicenda riguarda un soggetto condannato per non aver adempiuto all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento a favore della figlia minore, stabilito dall’autorità giudiziaria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la responsabilità penale dell’imputato per la violazione degli obblighi familiari.

Il quadro probatorio e la decisione della Corte d’Appello

In primo luogo, la Corte d’Appello aveva riconosciuto la colpevolezza dell’imputato per aver versato somme inferiori a quanto dovuto. Nonostante la difesa sostenesse che l’imputato si trovasse in difficoltà economiche, il giudice di merito ha ritenuto che tali difficoltà non fossero sufficienti a giustificare un inadempimento così rilevante. La Corte ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza consolidata, il mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei minori presuppone uno stato di bisogno che si ritiene esistente fino a prova contraria. Inoltre, il fatto che l’altro genitore o terzi abbiano sopperito con risorse proprie non esonera il genitore obbligato dalle proprie responsabilità.

Le difficoltà economiche non esonerano dall’obbligo di mantenimento

Il primo motivo di ricorso avanzato dall’imputato riguardava la presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La difesa ha cercato di dimostrare che l’imputato aveva comunque contribuito, seppur in misura parziale, alle spese di mantenimento della figlia e che, in ogni caso, aveva ripianato i suoi debiti successivamente, riconciliandosi con la coniuge. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, ribadendo che l’impossibilità di adempiere deve essere provata in modo rigoroso e non può basarsi su mere difficoltà finanziarie. Non sono state fornite prove sufficienti per dimostrare che l’inadempimento fosse dovuto a un’incapacità assoluta e incolpevole.

La sospensione condizionale della pena

Il secondo motivo di ricorso riguardava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte d’Appello aveva negato tale beneficio, evidenziando come l’imputato fosse già stato destinatario di due precedenti sospensioni condizionali. In conformità con la giurisprudenza consolidata, la Cassazione ha ribadito che la sospensione condizionale non può essere concessa a chi abbia già riportato due condanne a pena detentiva per delitti, indipendentemente dalla durata delle pene o dall’eventuale appianamento delle pendenze debitorie.

Conclusione della Corte di Cassazione

In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando le decisioni assunte nei gradi di merito. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minori, riaffermando che tali obblighi rappresentano un dovere fondamentale e inderogabile.